Comunichiamo di seguito parere tratto dalla rubrica l’Esperto Risponde
30 Dicembre 2019 Periodo di inattivita’ 2145
Domanda
Per quanto riguarda il periodo di inattività riporto le specifiche 8.0: Nel caso di interruzione dell’attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all’ ultima trasmissione utile, provvede all’ elaborazione e all’ invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l’esercente non ha effettuato l’operazione di chiusura giornaliera.
E’ possibile quindi comunicarlo solo alla riapertura del punto vendita facendo la chiusura anche in caso di stagionali?
Risposta
L’indicazione contenuta nelle Specifiche tecniche si limita ad imporre che tutti i giorni del periodo di inattività (senza precisare alcun limite temporale) siano rilevati in un unico file ad importo zero che deve essere inviato dal RT con l’ultima chiusura che precede tale periodo ovvero nella chiusura del primo giorno in cui l’attività è ripresa.
Premesso che l’Agenzia delle Entrate non ha fornito in proposito indicazioni ufficiali di comportamento, si ritiene tuttavia che tale disposizione debba essere utilmente coordinata dall’esercente con il limite temporale di 12 giorni concesso per la trasmissione dei dati giornalieri, differenziando il comportamento tra le ipotesi di chiusura per breve durata (chiusure domenicali, festive, ecc.) e le ipotesi di lunga durata (ferie, stagionali, ecc.).
Così, ad esempio, il soggetto che esercita un’attività stagionale e interrompe l’attività il 30 settembre di ciascun anno per riaprirla il 1° aprile dell’anno successivo, dovrà quindi preoccuparsi di inserire tale informazione nel file dei dati dei corrispettivi che il RT trasmette il 30 settembre.
In mancanza di ciò, fermo restando che le medesima informazione può essere inviata dal RT il 1° aprile dell’anno successivo, la prolungata assenza di trasmissioni potrebbe far scattare un “alert” nel sistema dell’Agenzia delle Entrate e questa potrebbe disporre dei controlli e/o richiedere spiegazioni al contribuente.
Per superare questo problema l’esercente potrebbe inoltre valutare la possibilità – che si ritiene legittima anche se non è indicata ufficialmente nelle Specifiche tecniche, di porre il RT nello stato di “Fuori servizio” con causale “magazzino” dopo la chiusura del 30 settembre.
Il RT si riproporrebbe automaticamente nello stato “in servizio” il 1° aprile dell’anno successivo, con l’effettuazione della prima trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi del giorno.