Con la conversione in legge n. 120 dell’11 settembre 2020, trovano sostanziale conferma le novità introdotte dal Decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) in materia di Posta Elettronica Certificata e domicilio digitale, con l’obiettivo di semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini. In particolare, dal 1° ottobre 2020 il domicilio digitale diventa obbligatorio per imprese e professionisti.
Il 14 settembre 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 recante Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Il decreto prevede, nello specifico, alcune misure volte a semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando, ad esempio, l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata come strumento principale di comunicazione per determinate procedure amministrative o prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione del proprio domicilio elettronico; tali misure sono state sostanzialmente confermate dalla conversione in legge.
Domicilio digitale
Nel decreto viene più volte ribadito il concetto di domicilio digitale, che altro non è che un recapito digitale (legato a un indirizzo di Posta Elettronica Certificata o Recapito Qualificato, quando sarà disponibile) inserito nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e reso disponibile alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi per le comunicazioni con i cittadini.
Al fine di dare effettiva attuazione alle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 16, D.L. n. 185/2008 e art. 5, D.L. n. 179/2012), si impone che le imprese costituite in forma societaria comunichino entro il 1° ottobre 2020 il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Registro delle imprese.
Sanzioni per le imprese
Le imprese diverse da quelle di nuova costituzione che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, sono sottoposti alla sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata. L’ufficio del registro delle imprese, contestualmente all’irrogazione della sanzione, assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio.
Il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni. Decorso tale periodo senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procede con propria determina alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura sanzionatoria di cui al precedente paragrafo.
Per quanto concerne le imprese di nuova costituzione, l’ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di iscrizione priva del domicilio digitale, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.
Per le imprese individuali già attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall’ufficio del registro delle imprese, resta valida la misura per cui siano sottoposte alla sanzione pari al triplo rispetto a quella prevista dall’articolo 2194 del codice civile, previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese.
Diffida ad adempiere per i professionisti
Restano, inoltre, confermate le misure per i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di appartenenza: in questi casi è stato introdotto l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte dello stesso Collegio o Ordine di appartenenza.
In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio.